Secondo quanto riportato nell’articolo 20 del D.Lgs. 139/06, e nella Lettera Circolare n.13061 del 6 ottobre 2011: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività elencate nell’allegato I del DPR 151/2011, ometta la presentazione della SCIA o il rinnovo periodico di conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.