Il D.P.R. 151 del 01/08/2011 individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini della Prevenzione Incendi e fissa le procedure per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I responsabili delle attività indicate nell’Allegato I del decreto sono tenuti a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allegando l’Asseverazione a firma di un professionista abilitato e la documentazione tecnica, pena l’applicazione di apposite sanzioni penali ed amministrative. Mediante la presentazione della SCIA segnalazione certificata di inizio attività, Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta che costituisce titolo autorizzativo. Il Comando dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

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